Dal primo febbraio sono in vigore le tanto annunciate novità in materia di marketing telefonico. Se sino ad oggi gli abbonati registrati sugli elenchi telefonici potevano essere raggiunti da chiamate commerciali solo nell'ipotesi in cui avessero manifestato il proprio consenso, con l'entrata in vigore delle nuove regole, si passa ad un regime di silenzio assenso: vale a dire che tutti gli abbonati la cui numerazione è presente sugli elenchi telefonici potranno essere contattati per finalità promozionali, a meno che questi ultimi non abbiano previamente comunicato la propria opposizione.
L'iscrizione dell'abbonato al registro delle opposizioni potrà avvenire attraverso diverse modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefono, lettera raccomandata e fax. L'iscrizione è gratuita, a tempo indeterminato e riservata ai soli abbonati la cui numerazione sia presente all'interno di elenchi telefonici.
La nuova normativa pone, tuttavia, significativi problemi di coordinamento con le previsioni normative preesistenti. Il registro delle opposizioni ha, infatti, una valenza di carattere generale e non interferisce con i singoli rapporti di cui l'abbonato sia parte. Con un provvedimento di carattere generale (Bollettino n.123/gennaio 2011), il Garante ha, quindi, precisato che, nonostante l'iscrizione al registro, gli abbonati potranno, comunque, essere contattati da tutti quei soggetti ai quali l'abbonato abbia comunicato i propri dati e conferito uno specifico consenso, in osservanza delle previsioni del Codice Privacy.
In modo speculare - pur in assenza di una formale iscrizione al registro delle opposizioni - gli abbonati non potranno in alcun caso essere contattati da quegli operatori nei cui confronti l'abbonato abbia esercitato in modo specifico il proprio diritto di opposizione, sia in epoca antecedente alla entrata in vigore della nuova normativa, sia in epoca successiva.
Ulteriori prescrizioni sono, poi, previste con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, diversi dagli elenchi telefonici, o da documenti accessibili al pubblico (ad esempio siti internet), le quali potranno essere raggiunte da chiamate telefoniche con finalità promozionale, ove tali chiamate risultino coerenti con la finalità della pubblicazione della numerazione sul registro in questione; salvo, in ogni caso, il diritto di opposizione dell'interessato, che - pur in assenza di alcuna precisazione sul punto - sembrerebbe potersi esercitare anche attraverso l'iscrizione al registro delle opposizioni; sempre ammesso che i soggetti in questione siano iscritti anche ad un elenco telefonico.
E' financo inutile osservare come le aree di sovrapposizione tra i differenti regimi e la necessità di incrocio tra diverse banche dati potranno comportare per gli operatori del settore, così come per gli abbonati, soprattutto nelle fasi iniziali, problemi di coordinamento di non immediata soluzione. Una situazione di incertezza, che si auspica potrà essere quanto prima superata, ove si considerino i prevedibili disagi per gli utenti e l'entità delle sanzioni per gli operatori.
L'eventuale violazione delle prescrizioni del Garante potrà comportare, infatti, una sanzione amministrativa sino a 180.000 euro, suscettibile di eventuali aumenti in caso di reiterazione dell'illecito sino a 300.000 euro.
http://www.registrodelleopposizioni.it/
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